CBAM 2026: guida al periodo definitivo per gli esportatori turchi

È iniziato il periodo definitivo del CBAM: ambito, soglia di 50 tonnellate, calendario 2027, dati effettivi o valori predefiniti e cosa devono fare ora…

Il meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere dell’UE (CBAM) è entrato nel periodo definitivo il 1° gennaio 2026. Non è più solo un esercizio di rendicontazione: ora ha un costo. I certificati per le emissioni incorporate delle merci che entrano nell’UE nel 2026 saranno acquistati e restituiti nel 2027. Cosa è cambiato per gli esportatori turchi di ferro e acciaio, alluminio, cemento, fertilizzanti, energia elettrica e idrogeno, e chi deve fare cosa?

1 gen 2026inizio del periodo definitivo
50 tonnellatesoglia annua di esenzione per importatore
feb 2027inizio della vendita dei certificati CBAM
30 set 2027dichiarazione 2026 e restituzione dei certificati

01Cosa è cambiato nel periodo definitivo?

Durante il periodo transitorio, da ottobre 2023 a dicembre 2025, il CBAM era solo un obbligo di rendicontazione. Dal 2026 l’importatore nell’UE deve acquistare e restituire certificati CBAM per le emissioni incorporate delle merci coperte. L’obbligo legale ricade sull’importatore, ma chi produce e documenta i dati sulle emissioni è il produttore turco. I vostri dati determinano quindi direttamente il costo del carbonio del vostro cliente europeo.

Con il regolamento di semplificazione Omnibus (Regolamento (UE) 2025/2083), pubblicato nell’ottobre 2025, l’UE ha modificato diverse regole del periodo definitivo: ha introdotto una nuova soglia di esenzione, spostato la scadenza della dichiarazione e ridotto la quota di certificati da detenere ogni trimestre.

02Chi è interessato?

  • Settori: ferro e acciaio, alluminio, cemento, fertilizzanti, energia elettrica e idrogeno.
  • Soglia di 50 tonnellate: per ferro e acciaio, alluminio, cemento e fertilizzanti, le importazioni inferiori a 50 tonnellate complessive per importatore all’anno sono escluse. Se la soglia viene superata nel corso dell’anno, tutte le importazioni di quell’anno diventano soggette all’obbligo. L’esenzione non si applica a energia elettrica e idrogeno.
  • Dichiarante CBAM autorizzato: gli importatori che prevedono di superare la soglia necessitano di questo status. Un cliente che ne è privo potrebbe non riuscire a importare agevolmente le vostre merci nell’UE: verificate che i vostri clienti europei e i loro rappresentanti doganali siano pronti.

03Calendario e costi

  • 2026: si calcolano le emissioni incorporate delle merci che entrano nell’UE in quest’anno; l’obbligo finanziario nasce dalle importazioni di quest’anno.
  • Febbraio 2027: i certificati CBAM vengono messi in vendita sulla piattaforma centrale dell’UE.
  • Alla fine di ogni trimestre dal 2027: i dichiaranti devono detenere certificati che coprano almeno il 50% del loro obbligo annuale (80% con la regola precedente).
  • 30 settembre 2027: dichiarazione CBAM annuale e restituzione dei certificati per il 2026.

Il prezzo dei certificati è legato al prezzo del sistema di scambio delle quote di emissione dell’UE (EU ETS): le importazioni del 2026 sono valorizzate ai prezzi ETS del 2026, e dal 2027 si applicano medie settimanali. Il numero di certificati da restituire è ridotto in proporzione all’assegnazione gratuita ai produttori dell’UE; con la progressiva eliminazione delle quote gratuite, il costo aumenta di anno in anno.

04Dati effettivi o valori predefiniti?

Per ogni prodotto l’importatore può utilizzare le emissioni effettive verificate oppure i valori predefiniti pubblicati dalla Commissione europea. I valori predefiniti sono volutamente elevati e diventano più costosi con maggiorazioni progressive; in assenza di dati nazionali affidabili, si basano sulla media degli esportatori con le emissioni più alte.

  • I valori effettivi devono essere verificati da un verificatore accreditato; per la prima verifica è prevista una visita in sito.
  • Gli impianti con forni elettrici ad arco, energia rinnovabile o recenti investimenti in efficienza possono offrire un costo nettamente inferiore con i propri dati effettivi rispetto ai valori predefiniti.
  • I fornitori privi di dati misurati e verificati diventano sempre più costosi e rischiosi per gli acquirenti europei.

05Prezzo del carbonio pagato in Turchia

Il CBAM consente di dedurre il prezzo del carbonio effettivamente pagato nel paese d’origine. Dal 2027 la Commissione europea pubblicherà valori di riferimento per i prezzi del carbonio nei paesi terzi.

In Turchia, il Regolamento sul sistema di scambio delle emissioni è entrato in vigore il 27 agosto 2026. Il sistema parte con una fase pilota e copre gli impianti che emettono più di 50.000 tonnellate di CO₂e all’anno. Ambito e regole della fase pilota saranno definiti dal Consiglio del mercato del carbonio. Quanto il prezzo del carbonio pagato nell’ETS turco potrà essere dedotto dal costo CBAM dipenderà dal funzionamento del sistema; se rientrate nel suo ambito, conviene pianificare insieme monitoraggio e rendicontazione per entrambi i sistemi.

06Cosa fare adesso?

  1. Confermate il vostro ambito: elencate i codici NC delle merci che vendete nell’UE e i relativi volumi annui per cliente.
  2. Impostate il monitoraggio a livello di impianto: calcolate per prodotto le emissioni dirette e, ove richiesto, quelle indirette dovute al consumo di energia elettrica.
  3. Pianificate la verifica: coinvolgete per tempo un verificatore accreditato; la prima verifica richiede una visita in sito.
  4. Parlate con i vostri clienti: inserite nel contratto il formato di condivisione dei dati, le tempistiche e la ripartizione dei costi del carbonio.
  5. Riducete le emissioni incorporate: efficienza energetica, elettricità rinnovabile e scelta delle materie prime si traducono direttamente in un vantaggio competitivo.
  6. Verificate se l’ETS turco vi riguarda: se avete obblighi di piano di monitoraggio e di rendicontazione, manteneteli coerenti con i vostri dati CBAM.

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Questo articolo si basa su informazioni pubblicamente disponibili a ottobre 2026 e non costituisce consulenza legale. Per i dettagli applicativi consultate la legislazione UE vigente e le linee guida ufficiali.