Regolamento sull’ETS della Turchia: i primi passi per l’industria

Il Regolamento TR ETS è in vigore: impianti interessati, autorizzazioni alle emissioni, calendario di monitoraggio e verifica, assegnazione gratuita, sanzioni e collegamento con il…

Il Regolamento sul sistema di scambio delle emissioni della Turchia (TR ETS) è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ed è entrato in vigore il 27 agosto 2026. Basato sulla Legge sul clima, il regolamento stabilisce le regole per le autorizzazioni alle emissioni di gas serra, il monitoraggio e la verifica, l’assegnazione gratuita e la restituzione delle quote. Per gli impianti industriali energivori il conto alla rovescia è iniziato.

27.08.2026entrata in vigore (Gazzetta Ufficiale 33353)
50.000 tCO₂egli impianti sopra questa soglia rientrano nel TR ETS
30 aprilerapporto annuale sulle emissioni verificato
10 anniperiodo di conservazione di dati e registrazioni

01Base giuridica e finalità

Il regolamento si basa sulla Legge sul clima n. 7552, entrata in vigore il 9 luglio 2025, e sostituisce il Regolamento sul monitoraggio delle emissioni di gas serra applicato dal 2014. Il sistema esistente di monitoraggio, comunicazione e verifica (MRV) della Turchia diventa così un sistema di scambio delle emissioni che attribuisce un prezzo alle emissioni. Il sistema è gestito dalla Direzione per i cambiamenti climatici e le decisioni di mercato sono prese dal Consiglio del mercato del carbonio.

02Quali impianti sono interessati?

L’Allegato 1 del regolamento elenca le attività oltre determinate soglie di capacità: combustione di combustibili, raffinazione del petrolio, ferro e acciaio e altri metalli, clinker, vetro, ceramica, carta e cartone e alcune sostanze chimiche. Gli impianti che svolgono un’attività dell’Allegato 1 sono suddivisi in tre categorie in base alle emissioni annue:

  1. Categoria A (fino a 50.000 tCO₂e all’anno): fuori dal TR ETS, ma restano gli obblighi di monitoraggio, comunicazione e verifica.
  2. Categoria B (50.000 – 500.000 tCO₂e): nel TR ETS.
  3. Categoria C (oltre 500.000 tCO₂e): nel TR ETS.

Gli impianti di ricerca, sviluppo e prova, quelli che utilizzano solo biomassa, nonché scuole, università, ospedali e impianti dell’industria della difesa restano fuori dal sistema, pur mantenendo gli obblighi MRV. Il trasporto e lo stoccaggio di gas naturale e petrolio greggio sono esclusi dal TR ETS fino alla fine del primo periodo di attuazione.

03Obblighi principali e calendario

  • Fase pilota: ambito e regole della fase pilota sono stabiliti dal Consiglio del mercato del carbonio. I gestori inclusi nella fase pilota dovevano presentare per via elettronica i loro primi Piani di metodologia di monitoraggio entro due mesi dall’entrata in vigore del regolamento, cioè entro il 27 ottobre 2026. Ai gestori che non hanno rispettato la scadenza si consiglia di contattare senza indugio la Direzione per i cambiamenti climatici, che ha il potere di prorogare il termine.
  • Autorizzazione alle emissioni di gas serra: i gestori del TR ETS devono disporre di un’autorizzazione alle emissioni, valida cinque anni. Durante un periodo transitorio di tre anni dall’entrata in vigore della Legge, i gestori sono considerati autorizzati; il Consiglio può prorogarlo fino a due anni.
  • Piano di monitoraggio: i gestori dell’Allegato 1 devono presentare i piani di monitoraggio alla Direzione per l’approvazione almeno sei mesi prima dell’inizio del monitoraggio.
  • Rapporto annuale: le emissioni e i livelli di attività dell’anno solare precedente vanno comunicati entro il 30 aprile di ogni anno. I rapporti devono essere verificati da un verificatore accreditato assegnato tramite MEDAS.
  • Restituzione delle quote: i gestori del TR ETS restituiscono, tramite il Sistema di registro delle transazioni, quote pari alle loro emissioni verificate.

04Assegnazione, mercato e sanzioni

L’assegnazione gratuita sarà calcolata per sottoimpianto con un metodo di benchmarking; i gestori che richiedono l’assegnazione gratuita presenteranno domanda dopo la pubblicazione del Piano nazionale di assegnazione. Le quote potranno anche essere messe all’asta sul mercato primario e scambiate sul mercato secondario. I crediti di carbonio generati da progetti in Turchia potranno essere utilizzati, entro limiti stabiliti, per l’obbligo di restituzione.

Le sanzioni sono rilevanti: la presentazione tardiva del rapporto sulle emissioni verificato comporta una sanzione amministrativa compresa tra 627.450 TRY e 6.274.500 TRY a seconda della categoria, raddoppiata per i gestori del TR ETS. L’esercizio senza autorizzazione è sanzionato con importi compresi tra 1.254.900 TRY e 12.549.000 TRY.

05Collegamento con il CBAM

Il meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere dell’UE consente di dedurre dall’obbligo CBAM il prezzo del carbonio effettivamente pagato nel paese d’origine. Il TR ETS conta quindi in due modi, soprattutto per gli esportatori di ferro e acciaio, alluminio, cemento e fertilizzanti: un prezzo del carbonio pagato in Turchia può ridurre il costo per l’importatore UE, ma solo se i dati sulle emissioni verificati e la prova del pagamento sono gestiti in linea con le regole del CBAM.

06Cosa fare adesso?

  1. Stabilite la vostra categoria: esaminate le vostre attività dell’Allegato 1 e le emissioni verificate degli ultimi anni.
  2. Verificate l’ambito della fase pilota: se siete nell’elenco della fase pilota e non avete ancora presentato il Piano di metodologia di monitoraggio, contattate subito la Direzione.
  3. Aggiornate il piano di monitoraggio: rivedete metodi di misura, incertezza e flussi di dati in linea con il nuovo regolamento.
  4. Coinvolgete per tempo un verificatore: pianificate la verifica in funzione della scadenza del 30 aprile.
  5. Modellizzate il costo del carbonio: riflettete assegnazione gratuita, prezzi probabili delle quote ed effetto CBAM nei budget e nelle decisioni di investimento.

Come può aiutarvi ESG360

Per l’analisi di ambito e categoria, i piani di monitoraggio, gli inventari dei gas serra, la preparazione alla verifica e la gestione dei dati sul carbonio allineata al CBAM, scoprite i nostri servizi per clima e carbonio.

Questo articolo si basa su informazioni pubblicamente disponibili a ottobre 2026 e non costituisce consulenza legale. Seguite gli annunci della Direzione per i cambiamenti climatici e del Consiglio del mercato del carbonio per le decisioni aggiornate su ambito della fase pilota, assegnazione e tempistiche.